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Cos'è la PEC
La Posta Elettronica Certificata (PEC) corrisponde alla posta elettronica convenzionale (e-mail) con l’aggiunta di alcuni accorgimenti che la rendono assimilabile ad una normale raccomandata con avviso di ricevimento in modo da acquisire valore legale e mantenere la consueta facilità di utilizzo.
Con questo approccio viene fornito al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
“Certificare” l’invio e la ricezione – i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici – significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute risposta.
I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.
La Posta Elettronica Certificata
ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione.
Con il sistema di Posta Elettronica Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio.Il termine “certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute”:
- che il messaggio è stato spedito
- che il messaggio è stato consegnato
- che il messaggio non è stato alterato
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
